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Contratto d'affitto per studenti
Le forme contrattuali disponibili per gli studenti fuorisede che affittano una stanza o un appartamento.
di Leonardo Casini,
09 settembre 2007
Se fino a pochi anni fa il mercato degli affitti era una giungla con all'ingresso un cartello recante la scritta "Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate", fortunatamente negli ultimi tempi le cose hanno iniziato a cambiare.
Dal 1998 (con l'art. 5 e la convenzione nazionale 8 febbraio 1999 di cui all’art. 4, comma 1, della legge 431/1998) esistono due particolari forme di contratto pensate per locazioni di natura transitoria:
- Contratto d'affitto per studenti fuorisede
- Contratto d'affitto di natura transitoria
Contratto d'affitto per studenti - Questa tipologia di contratto prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e può essere sottoscritta sia dal singolo studente sia da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
Il canone di locazione è vincolato agli
accordi locali: nell'accordo territoriale della Provincia di Siena per i contratti delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo sottoscritto nell'agosto 2003 si trovano infatti indicazioni precise sulla disciplina dei contratti di locazione in territorio senese e, in aggiunta, si determinano le fasce di canone sulla base di:
- zona della città (centro storico, semicentrale, periferica)
- stato dell'immobile (normale, mediocre)
- dimensioni dell'immobile (metratura)
- mobilia e suo status
Questo tipo di contratto vieta il subaffitto; in caso di momentanea assenza da casa e desiderio di non lasciare la stanza inutilizzata, è però possibile presentare al proprietario una comunicazione di sublocazione abitativa parziale.
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Contratto d'affitto di natura transitoria - In alternativa al contratto d'affitto per studenti fuorisede, la legge prevede il contratto d'affitto di natura transitoria, della durata da 1 a 18 mesi e senza vincoli sul canone di locazione.
Il contratto di natura transitoria prevede una clausola contrattuale che individui l'esigenza transitoria del locatore e dell'inquilino, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. In caso di inadempienza a questa condizione, il contratto di natura transitoria dovrà essere annullato e riformulato in contratto di natura libera (ovvero di durata 4+4 anni).
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